PROTOCOLLO WHISTLEBLOWING

La società MARCHETTI IMPIANTI S.R.L. è fermamente impegnata nel favorire la trasparenza, la
legalità e la valorizzazione delle competenze e delle capacità delle persone che vi lavorano.
Il presente protocollo ha i seguenti obiettivi:
- favorire un ambiente di lavoro sano, caratterizzato da senso di appartenenza e legalità,
tutelando il soggetto segnalante;
- fornire informazioni chiare a tutti gli stakeholders aziendali sul canale, sulle procedure e
sui presupposti per effettuare le segnalazioni.
- dare attuazione al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il quale recepisce in Italia la
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019,
riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e
recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle
disposizioni normative nazionali. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la
manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di
ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro,
è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel
settore pubblico e privato
- dare attuazione alle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano
violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle
disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle
segnalazioni esterne” - approvate da ANAC con Delibera n° 311 del 12 luglio 2023.

La gestione della segnalazione è affidata all’ufficio amministrativo aziendale, in OSIMO (AN),
60027 STRADA STATALE ADRIATICA 16 KM 311,700 28/H1, tel. 071 781007.
Chi intende presentare una segnalazione tramite canali di segnalazione interna (con qualsiasi
strumento) deve specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende
mantenere riservata la propria identità e quella degli altri soggetti previsti dalla legge e
beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.
Ai sensi del D.lgs. 24/2023 la segnalazione interna può essere effettuata:
- in forma scritta:
• attraverso l’invio per “posta cartacea” di lettera formale all’attenzione del gestore dei canali
di segnalazione interna (ad es. lettera raccomandata) presso l’indirizzo di riferimento del gestore dei
canali di segnalazione interna, indicando sull’esterno della busta la dicitura “riservata al gestore dei
canali di segnalazione interna”. In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del
gestore dei canali di segnalazione interna, è necessario che la segnalazione venga inserita in due
buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento
di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del
segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che
rechi all’esterno la dicitura “riservata al gestore dei canali di segnalazione interna”;
- in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, ovvero, su richiesta della persona
segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta.
In caso di utilizzo del canale in forma scritta della posta cartacea (es. lettera raccomandata), al
momento della ricezione il gestore dei canali di segnalazione interna:
● garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, degli altri soggetti previsti dalla legge e del
contenuto delle buste;
● procede all’archiviazione della segnalazione attraverso idonei strumenti che permettano di
garantire la riservatezza (ad esempio all’interno di archivi protetti da misure di sicurezza).
La segnalazione è oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte
del gestore dei canali di segnalazione interna.
In caso di utilizzo del canale in forma orale della linea telefonica, essendo la stessa non registrata,
al momento della ricezione della segnalazione, il gestore dei canali di segnalazione interna la
documenta mediante resoconto dettagliato del massaggio e il contenuto dev’essere controfirmato
dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto deve essere fornita
copia al segnalante.
In caso di richiesta di un incontro diretto, lo stesso sarà fissato entro 7 giorni dalla richiesta. Per
quanto attiene alle modalità di svolgimento dello stesso (in un luogo adatto a garantire la riservatezza
del segnalante) il gestore dei canali di segnalazione interna procede - previo consenso della persona
segnalante - alla registrazione dell’incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e
all’ascolto.
Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha
dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario
stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal
soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.
Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal gestore dei canali di
segnalazione interna, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele
in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è
considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al
soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta

volontà non sia desumile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione
ordinaria.